Tratto da http://www.federfarma.it
Il testo, che abroga il decreto ministeriale 4 maggio 2006, spiega nelle premesse che “è opportuno rendere uniformi le modalità di erogazione”, per “garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale” e “contenere i costi per il Servizio sanitario nazionale”. Ricorda, inoltre, che “il celiaco deve seguire una dieta varia ed equilibrata con un apporto energetico giornaliero da carboidrati stimabile in almeno il 55%, che deve derivare anche da alimenti naturalmente privi di glutine provenienti da riso, mais, patate legumi come fonte di carboidrati complessi, per cui la quota da soddisfare con alimenti senza glutine di base (pane, pasta e farina) è stimabile nel 35% dell'apporto energetico totale”.
Entro sei mesi, il ministero della Salute dovrà pubblicare il nuovo Registro Nazionale degli alimenti con dicitura “senza glutine, specificatamente formulati per celiaci” o “senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine”, che saranno erogati gratuitamente ai soggetti affetti da celiachia, anche nella variante dermatite erpetiforme. Queste le categorie previste dal decreto: pane e affini, prodotti da forno salati; pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta; preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza e affini; prodotti da forno e altri prodotti dolciari; cereali per la prima colazione. Le Regioni dovranno adeguare le modalità di erogazione entro tre mesi dalla pubblicazione del Registro.
Al decreto è allegata la seguente tabella, con la rivalutazione dei limiti massimi di spesa mensile, distinti per sesso e per fasce di età. Sono stati fissati, spiega il ministero, “secondo i fabbisogni energetici totali definiti dai Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LARN) 2014 al secondo livello di attività fisica, incrementati del 30% per tener conto di particolari esigenze nutrizionali, sulla base dei prezzi medi di mercato del canale di distribuzione prevalente che è quello delle farmacie”.
DECRETO 10 agosto 2018 Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia». (GU Serie Generale n.199 del 28-08-2018)